Art. 9.
(Entità e riparto del Fondo perequativo).

      1. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dalla fiscalità generale e da una parte del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 8, comma 3.
      2. Il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.
      3. Le risorse del Fondo perequativo devono coprire:

          a) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6, calcolate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, e il gettito regionale dei tributi alla stessa destinati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

          b) le esigenze finanziarie derivanti dal comma 6.

      4. La determinazione degli importi spettanti a ciascuna Regione a carico del Fondo perequativo è operata tenendo conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione emanata in attuazione delle lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo tale da assicurare l'integrale copertura delle spese.

 

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      5. Le quote regionali delle compartecipazioni e del Fondo perequativo relative al finanziamento delle funzioni fondamentali sono integralmente distribuite da ciascuna regione ai comuni del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della regione, secondo i criteri di cui all'articolo 15, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera i).
      6. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 6, le quote del Fondo perequativo sono assegnate in base a parametri di capacità fiscale per abitante e a indicatori di dimensione demografica; in particolare:

          a) le regioni con maggiore capacità fiscale non partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo;

          b) le regioni con minore capacità fiscale partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

          c) una quota del Fondo perequativo è ripartita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa.

      7. Le quote del Fondo perequativo risultanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.